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lunedì 7 marzo 2011

Lecce-07/03/2011:E’ Stalking anche se danneggia porta di casa e l’auto della ex

COMUNICATO STAMPA

E’ Stalking anche se danneggia porta di casa e l’auto della ex

Con la sentenza n. 8832 del 7 marzo 2011 emessa dalla quinta sezione penale la Cassazione interviene in merito al reato di stalking ed interpretando estensivamente la norma di cui all’art. 612 bis del codice penale non fa altro che aumentare le tutele nei confronti delle vittime.
Così Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” commenta l’importante decisione della Suprema Corte per cui “danneggiare l'automobile, il sistema d'allarme, il campanello e la porta dell'abitazione della propria ex sono comportamenti che integrano il reato di stalking, per il quale si puo' essere sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 'vittima'.
La differenza con il reato di lesioni è che basta l’atto persecutorio senza l’accertamento di patologie, per integrarlo risulta dunque sufficiente l’effetto destabilizzante ascrivibile alla condotta incriminata anche senza l’accertamento di uno stato patologico dell’offeso che invece risulta necessario per contestare l’illecito di cui all’articolo 582 Cp..
Nel caso di specie l’uomo, dopo la fine della relazione, aveva cominciato a perseguitare, prendendosela soprattutto con l’auto della donna parcheggiata in strada: dallo specchietto alla carrozzeria, dai fari al lunotto fino alle gomme, poco o nulla si salva dai danneggiamenti in un crescendo che culmina nell’incendio finale della vettura.
La misura interdittiva prevista dal giudice è ritenuta legittima dal momento che la condotta dell’amante “scaricato” ha indotto nella “sua” ex paura e nervosismo nonostante non risulti accertato uno stato d’ansia da un medico specialista: in quel caso, infatti, sarebbe scattato l’ulteriore reato di lesioni personali che può ben essere integrato in caso di malattia psichica e mentale, oltre che fisica.
L’accanimento sul veicolo, e poi sulla porta di casa e contro il sistema di allarme, denota da parte dell’indagato un atteggiamento indubbiamente persecutorio: a legittimare l’ordinanza del giudice, insomma, risulta sufficiente che la condotta dell’agente abbia avuto un effetto destabilizzante sulla serenità della vittima.
Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso, affermando che “il reato ex art. 612 bis cp è previsto quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, infine, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Lecce, 07 marzo 2011
Giovanni D’AGATA

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