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lunedì 4 aprile 2011

Lecce-04/04/2011:Sicurezza stradale, la copertura assicurativa non scatta in favore dell’automobilista multato per guida in stato di ebbrezza. Il ver

COMUNICATO STAMPA


Sicurezza stradale, la copertura assicurativa non scatta in favore dell’automobilista multato per guida in stato di ebbrezza. Il verbale degli agenti è prova schiacciante


“ L’assicurazione non è tenuta a risarcire i danni provocati nell’incidente stradale dall’assicurato che è stato multato per guida in stato di ebbrezza alcolica “ e nel caso avesse liquidato i danni può agire in ripetizione delle somme pagate nei confronti dell’assicurato e del conducente. Per procedere alla rivalsa è sufficiente la contestazione del verbale che costituisce prova schiacciante.
Così Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” segnala i principi affermati nella sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ha accolto il ricorso di una società di assicurazioni che aveva risarcito i danni, causati da un’assicurata coinvolta in un incidente stradale anche se in concorso di colpa nella misura graduata del 30%, poi multata per guida in stato di ebbrezza. La polizza prevedeva la carenza della copertura assicurativa in caso di conducente ubriaco. In primo grado la compagnia era rimasta soccombente e per questo ha presentato appello vincendolo. Di fatto la Corte Di Appello lo ha accolto riconoscendo all’impresa assicuratrice il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato sull’assunto che dagli atti processuali era emersa la prova inconfutabile che il conducente del veicolo assicurato era stato multato per guida in stato di ebbrezza.
Lecce, 4 aprile 2011
Giovanni D’AGATA

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