COMUNICATO STAMPA
Sicurezza stradale: il dirigente del Comune è responsabile per la caduta del pedone sull’asfalto
Condannato per lesioni colpose il capo dell’ufficio tecnico che non fa rimuovere l’insidia dalla strada
Il Sindaco ed il manager del Comune sono tenuti a vigilare sulla sicurezza delle strade. Se il pedone cade sull’asfalto e si fa male, sono l’amministratore e il manager a trovarsi nella posizione di garanzia e a rischiare la condanna per lesioni personali colpose.
Pertanto i danni conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell’Amministrazione che ha la proprietà ovvero la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni devono essere risarciti dal Comune di competenza, in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode.
Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” segnala con soddisfazione il principio espresso con la recentissima pronuncia (Cass. quarta sezione penale depositata il 7 aprile 2011) che ha en unciato il principio secondo il quale non vi è differenza tra i piccoli paesi e le grandi città escluso il danno fortuito.
Per gli ermellini non ci sono dubbi, la bolla d’asfalto su cui cade il passante costituisce un’insidia: risulta difficilmente visibile e non viene affatto segnalata. Non vale a configurare una condotta abnorme in capo al pedone la circostanza che l’infortunio sia avvenuto mentre il passante indietreggiava fra il piano di calpestio della carreggiata e il marciapiede: il comportamento dell’infortunato, che pure può essere indice di disattenzione (è sempre meglio guardare dove si cammina), non è ritenuto un evento eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale fra l’esistenza dell’insidia e il verificarsi dell’incidente.
I giudici di piazza Cavour hanno quindi accolto il ricorso sostenendo che le motivazioni muovono dalla constatazione che, in base all’art. 2051 del codice civile, incombe sul Comune sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l’impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada.
E nel caso del dirigente fanno fede la delibera comunale ad hoc e il successivo contratto a tempo determinato. A nulla vale eccepire la questione delle dimensioni dal Comune da monitorare.
Lecce, 7 aprile 2011
Giovanni D’AGATA
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